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sabato 9 ottobre 2010

Costituire un'Associazione

Ecco le indicazioni per costituire ed aprire un'associazione (ricordo che non serve andare da un notaio):

·         stabilire lo scopo della futura associazione (culturale, sportivo, solidaristico, assistenziale ecc...), 0ltre la sua attività specifica. Riunire almeno 3 soci fondatori;
·          redarre atto costitutivo e statuto dell'associazione, (necessari per aprire l'associazione)  inserendo tutti i requisiti previsti dalla Codice Civile e dalla legge fiscale. In merito leggi gli altri articoli indicati sotto;
·          stampare due copie dell'atto costitutivo e dello statuto datati e firmati dai soci fondatori, applicando agli atti una  marcha  da bollo di euro  14,62 ogni 4 pagine;
·          recarsi all'Agenzia delle Entarte della vostra Provincia per la registrazione dell'associazione (necessaria per ottenere i benefici fiscali).  Dovrete prima richiedere l'attribuzione del Codice Fiscale dell'associazione, poi pagare la tassa di registro 168 euro in banca o in posta, poi tornare all'Agenzia per la definitiva registrazione.
·          una volta registrata, avete terminato la procedura per costituire l'associazione, che da quel momento può iniziare la sua attività.

Questo tipo di ente è in assoluto il più diffuso, visto che non sono necessarie molte formalità per la sua costituzione (non serve il notaio), né grossi investimenti. Preponderanti sono  le piccole associazioni, modestamente finanziate, che perseguono scopi sociali, culturali, sportivi, solidaristici.......
Per costituire una associazione non sono previste alcune formalità, ed in teoria non è necessario neppure un atto scritto, essendo sufficiente un accordo verbale. In pratica, per aprire una associazione con tutte le garanzie, è però necessario redarre l'atto costitutivo e lo statuto e registrarlo presso l'agenzia delle entrate, sia per ottenere i benefici fiscali, sia per tutelare civilmente l'associazione, i suoi amministratori e i suoi soci.
La grande maggioranza delle associazioni oggi esistenti non è riconosciuta (cioè è registrata solo all'agenzia delle entrate), visto che il procedimento di riconoscimento governativo richiede tempo e denaro, oltre alla necessità per l'associazione di fornire alcune garanzie economiche.
Gli elementi costitutivi delle associazione sono: il fine, l'organizzazione, il fondo comune, l'eguaglianza e la variabilità dei soci e la rappresentanza conferita al presidente o amministratore.
Il fondamento dell'associazione è quindi la statuto e l'atto costitutivo ,necessari per fondare una associazione, che rappresentano un vero e proprio contratto, con cui i soci si impegnano a perseguire un comune scopo.
Gli organi dell'associazione sono il presidente, che dirige l'ente e lo rappresenta, il consiglio direttivo, che è l'organo esecutivo, e l'assemblea dei soci, che approva annualmente il bilancio sociale ed elegge gli organi dell'associazione.
L'associazione può svolgere sia la sua attività istituzionale verso i soci, che attività commerciale verso i terzi non soci, che però deve essere marginale e mai preponderante rispetto all'attività con i soci. L'associazione può ricevere corrispettivi dai soci per le varie attività organizzate (corsi, seminari, gite ecc....) e tali corrispettivi non vengono tassati. Per ottenere tali benefici fiscali, è però necessaria una corretta redazione della statuto, che tenga conto dei requisiti richiesti dalla legge tributaria.
Le associazioni non riconosciute non hanno piena capacità giuridica cioè, a differenza delle associazioni riconosciute, non sono enti autonomi e distinti dai loro associati, e il loro patrimonio non è distinto da quello dei soci stessi. Questi, conferiscono nell'ente dei contributi (quote associative o altri versamenti) che vanno a formare il fondo comune. Tali fondi sono comunque vincolati ad una scopo, ma rimangono in comproprietà dei singoli soci, e non diventano proprietà dell'associazione stessa.
Tramite il fondo comune l'ente si finanzia e persegue i suoi scopi. Il fondo comune non può mai essere diviso o restituito ai soci e, in caso di scioglimento dell'associazione, va devoluto ad altro ente con finalità analoghe.
Tutti gli enti associativi sono rappresentati dal presidente o dai loro dirigenti, che hanno un mandato ad agire conferitogli dagli associati. Tale mandato, conferito in termini generali, legittima il compimento di atti che rientrano nell'ordinaria amministrazione. Gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non espressamente autorizzati dai soci o dallo statuto, non producono alcun effetto sull'associazione e sui singoli soci.
Secondo l'art. 38 “ Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.
Questo vuol dire che, per i debiti dell'associazione, risponde l'associazione con il fondo comune, ma se questo è insufficiente, risponde anche il presidente (o chi ha agito in nome e per conto dell'associazione) con il suo patrimonio.
Per evitare tali inconvenienti è sufficiente una corretta gestione dell'associazione, in modo da spendere solo quanto incassato e non contrarre debiti.
E' possibile prevedere anche dei corrispettivi per i soci amministratori o che svolgono determinate attività nell'associazione, a patto che siano rispettati alcuni rigorosi  limiti e che lo statuto preveda determinate clausole e caratteristiche.

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